Tutela dei diritti Patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Con la pubblicazione nella G. U. del 6 luglio 2005 del D.L. n° 122 del 20.06.06, entrato in vigore il 21 luglio, è diventata operativa la legge delega 210 emanata a seguito dei numerosi fallimenti intervenuti nel settore immobiliare e delle costruzioni.
E' un provvedimento che garantisce la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e affronta un “problema sociale”, quale la perdita della casa per il fallimento dell'impresa costruttrice.
La finalità della legge è principalmente quella di tutelare gli acquirenti nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico da cui può derivare l'insolvenza dell'Impresa (stato di crisi) e il suo conseguente inadempimento.
“Lo stato di crisi“ ricorre quando il costruttore sia stato sottoposto a esecuzione immobiliare, per il fabbricato oggetto del contratto, oppure sia stato sottoposto ad amministrazione straordinaria, fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta.
La nuova normativa si applica ai contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili, per i quali il permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi dal 21 luglio 2005) Gli aspetti innovativi di questa normativa consistono nel fatto che essa pone a carico del costruttore l'obbligo di stipulare specifiche garanzie e coperture assicurative a beneficio dei futuri acquirenti delle unità immobiliari.
Le garanzie obbligatorie previste dal legislatore sono due:
1. Fidejussione: il costruttore è obbligato, pena nullità del contratto preliminare, alla consegna di una fidejussione (bancaria, assicurativa e/o di intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui all'art. 107 del testo unico in materia bancaria e creditizia), per un importo corrispondente alla somma ed al valore di ogni altro corrispettivo riscossi e da riscuotersi anteriormente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita/assegnazione dell'immobile dedotto in contratto. L'acquirente può escutere la fidejussione esclusivamente al manifestarsi di una situazione di crisi in capo al costruttore di cui riportato precedentemente.
Assicurazione Postuma Decennale: il costruttore è obbligato a stipulare e a consegnare all'acquirente all'atto di trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale, efficace dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura degli eventuali danni materiali e diretti all'immobile, compresi quelli arrecati a terzi, a seguito della rovina totale o parziale del manufatto o derivanti d a gravi difetto per vizio del suolo o per difetto della costruzione (Art. 1669 C.C.)